IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  erariale  di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive
modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione eseguite  nei  pubblici  registri  automobilistici  della
regione  Abruzzo, e' determinata nella misura dell'80% dell'ammontare
dell'imposta erariale.